DPIA
Per prima cosa, che cosa si intende per DPIA? DPIA è l’acronimo che sta ad indicare Data Protection Impact Analysis. Di cosa si tratta in concreto? Di una procedura atta a descrivere un trattamento dati e stabilirne così necessità ed adeguatezza oltre che i rischi correlati. Tutto ciò è mirato ad affrontare i rischi stessi in maniera corretta. Non è necessario che la DPIA si concentri su un singolo trattamento, infatti, questa procedura può riguardare trattamenti che presentano analogie e punti comuni in materia di natura, rischi, finalità, modalità.
DPIA: i contenuti
Stando a quanto riportato dall’articolo 35 del General Data Protection Regulation, la DPIA contiene i seguenti elementi:
- una sistematica descrizione dei trattamenti e delle corrispondenti finalità oltre che, dove possibile, il legittimo interesse del titolare;
- considerando le finalità del trattamento, una valutazione della proporzionalità e delle necessità;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- considerando diritti e legittimi interessi degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi includendo le necessarie garanzie di data protection e compliance GDPR.
DPIA, quando è obbligatoria?
Il tema dell’obbligatorietà della valutazione è probabilmente il più spinoso. A questo proposito, Swascan offre un prezioso strumento: l’ infografica DPIA che analizza quando una valutazione d’impatto è obbligatoria o meno. In breve si può riassumere che:
La DPIA è obbligatoria quando:
“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.”
In particolare nei seguenti casi:
- valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su trattamento automatizzato e profilazione sulla quale si fondano decisioni che possono implicare conseguenze legali o analoghe per le persone fisiche;
- trattamento su larga scala di categorie particolare di dati ( dati sensibili );
- sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
La DPIA non è obbligatoria quando:
- i trattamenti non presentano un rischio elevato per i soggetti interessati;
- per un trattamento analogo è già stata condotta una DPIA;
- i trattamenti sono già stati sottoposti a controllo da parte dell’Autorità di controllo entro maggio 2018 e le caratteristiche del trattamento in questione non sono cambiate.
DPIA: informazioni aggiuntive
La DPIA dev’essere condotta prima che il trattamento sia in essere. Si tratta di una valutazione preventiva soggetta ad aggiornamenti periodici e regolari.
La responsabilità della DPIA è del titolare del trattamento mentre la sua esecuzione pratica è possibile venga svolta da qualcun altro. Il titolare, comunque, è tenuto a monitorare il processo consultandosi regolarmente con il DPO .
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Per far fronte al GDPR, Swascan offre prezioso materiale informativo e pratico in termini di Self-Assessment. Sono disponibili: l’ infografica registro delle attività di trattamento e l’articolo sul registro delle attività oltre a quello relativo al trattamento dati . Inoltre sono disponibili materiali riguardanti il DPO oltre ad un’ infografica DPO dedicata. Molto importante è l’articolo della norma UNI 11697:2017 inerente ai profili professionali regolamentati.
Oltre ad una guida GDPR , è disponibile una dettagliata documentazione riguardo ad uno dei nostri fondatori: Raoul Chiesa ( intervista Raoul Chiesa e video Raoul Chiesa ).
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