DPO
L’inserimento del DPO di per sè non rappresenta una novità assoluta. Tuttavia, la sua presenza non era obbligatoria in precedenza. Chi è il Data Protection Officer? Lui / Lei è una figura professionale con abilità specifiche riguardo le leggi e le best practice della protezione dei dati sensibili e non.
C’è la necessità di un DPO?
Ci sono differenti scenari in cui il DPO è obbligatorio ed è nominato sistematicamente dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. In quali circostanze specifiche avviene ciò?
- Quando un’autorità pubblica effettua il trattamento ( ad eccezione dell’esercizio delle funzioni delle autorità giurisdizionali )
- Quando il trattamento consiste e richiede il monitoraggio sistematico su larga scala degli interessati
- Quando il trattamento include, su larga scala, dati sensibili o correlati a procedure penali o reati
In ogni altra circostanza differente da quelle precedenti è libertà del titolare e del responsabile del trattamento se scegliere o meno un DPO. Inoltre, questi ultimi possono delegare ad un responsabile esterno come un’associazione o una terza parte che possono o meno nominare un DPO.
Quali sono le conoscenze di un DPO?
Un DPO deve poter provare le sue qualità professionali. Innanzitutto, il titolare e il responsabile del trattamento devono considerare la preparazione del DPO in Data Privacy e Data Processing. Preparazione sia sul piano teorico che su quello pratico. Un DPO può essere selezionato tra i dipendenti del data controller oppure può essere un freelance. In ogni caso, deve essere noto agli interessati e comunicato alle autorità di controllo competenti.
Le responsabilità di un DPO
Stando a quanto riportato dall’Articolo 39 del GDPR, un DPO ha diversi compiti:
“Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’Articolo 35;
- cooperare con l’autorità di controllo; e
- fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.”
Il DPO e il giusto strumento di protezione
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